Sez. 3, Sentenza n. 2896 del 09/05/1985 (Rv. 440650 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (POSTEGGIO ABUSIVO IN UN GIARDINO - CADUTA DI ALBERO SULL'AUTOVETTURA PARCHEGGIATA).*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (POSTEGGIO ABUSIVO IN UN GIARDINO - CADUTA DI ALBERO SULL'AUTOVETTURA PARCHEGGIATA).*
Il "caso fortuito", la cui prova, a norma dell'art. 2051 cod. civ., è idonea a vincere la presunzione di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, comprende il fatto colposo del danneggiato, ove esso, ponendosi come causa autonoma del danno, interrompa ogni nesso eziologico fra il comportamento del custode e l'evento. Pertanto, il proprietario di un giardino, in cui un'autovettura altrui abbia ricevuto danno per effetto della caduta di un albero, resta esonerato dalla suddetta responsabilità qualora deduca e dimostri che il danneggiato sia rimasto inadempiente ad uno specifico impegno negoziale di non introdurre cose in detto giardino (nella specie, assunto in Sede di contratto di locazione di un adiacente immobile). (V 3134/82, mass n 421076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)