Sez. 3, Sentenza n. 3134 del 22/05/1982 (Rv. 421076 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DERIVANTI DALLA COSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DERIVANTI DALLA COSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
La condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, la quale può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto terzo e della colpa del danneggiato. (V 6148/79, mass n 402856; (V 4124/75, mass n 378446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)