Sez. 1, Sentenza n. 3287 del 19/05/1981 (Rv. 413865 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - RELATIVI A PROCEDIMENTO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERI DI CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - RELATIVI A PROCEDIMENTO INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERI DI CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Qualora venga denunciato in Sede di legittimita un error in procedendo il compito di controllo della Corte di Cassazione si esplica con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli Atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli Atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto. Tali poteri spettano alla Corte di Cassazione anche se il dedotto error in procedendo si riferisca a procedimenti svoltisi innanzi alle commissioni tributarie, poiche in tale Sede il ricorso per Cassazione proposto ex art 111 cost si configura come un mezzo di impugnazione in senso proprio, che introduce un'ulteriore fase del giudizio tributario nella quale il Sindacato di legittimita attribuito alla SC ha lo stesso contenuto di quello esercitato sui provvedimenti del giudice ordinario. (V 2758/80, mass n 406537, sulla prima parte; (V 1594/79, mass n 397938 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)