Sez. L, Sentenza n. 3627 del 25/05/1983 (Rv. 428513 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI O OSSERVAZIONI SCRITTE O ORALI - ASSUNZIONE - ONERE DELLO ASSISTITO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI O OSSERVAZIONI SCRITTE O ORALI - ASSUNZIONE - ONERE DELLO ASSISTITO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 446 cod. proc. civ., disponendo che gli istituti di patronato possono rendere, su istanza dell'assistito, informazioni o osservazioni scritte o orali in qualunque stato o grado del giudizio, affida solo alla libera volontà e diligenza della parte assistita la concreta realizzazione di siffatta possibilità, riducendosi i poteri-doveri del giudice al riguardo soltanto alla ricezione in udienza delle informazioni ed osservazioni suddette o, se del caso, alla fissazione di una udienza di rinvio a ciò destinata, giusto il combinato disposto degli artt. 446, 425 comma terzo e 420 comma sesto cod. proc.civ. - pertanto l'assistito che abbia chiesto di potersi avvalere della menzionata possibilità senza poi curarne la concreta realizzazione non può imputare al giudice alcuna omissione di iniziativa processuale o difetti di motivazione della sentenza in proposito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 425 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)