Sez. L, Sentenza n. 1055 del 11/02/1984 (Rv. 433219 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVA - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI O OSSERVAZIONI SCRITTE O ORALI - ASSICURAZIONE - ONERE DELL'ASSISTITO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVA - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI O OSSERVAZIONI SCRITTE O ORALI - ASSICURAZIONE - ONERE DELL'ASSISTITO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 446 cod. proc. civ., disponendo che gli istituti di patronato possono rendere, su istanza dell'assistito, informazioni o osservazioni scritte o orali in qualunque stato o grado del giudizio, affida solo alla libera volontà e diligenza della parte assistita la concreta realizzazione di siffatta possibilità, riducendosi i poteri-doveri del giudice al riguardo soltanto alla ricezione in udienza delle informazioni ed osservazioni suddette o, se del caso, alla fissazione di una udienza di rinvio a ciò destinata, giusto il combinato disposto degli artt. 446, 425 comma terzo e 420 comma sesto cod. proc. civ.. pertanto l'assistito che abbia chiesto di potersi avvalere della menzionata possibilità senza poi curarne la concreta realizzazione non può imputare al giudice alcuna omissione di iniziativa processuale o difetti di motivazione della sentenza in proposito. (V 4043/83, mass n 428990; (V 882/82, mass n 418732; (Conf 3627/83, mass n 428513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)