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Sez. U, Sentenza n. 1987 del 24/02/1998 (Rv. 512987 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Centro operativo ortofrutticolo della regione Emilia Romagna - Natura di ente pubblico non economico - Rapporti di lavoro tra il Centro ed i suoi dipendenti - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512987-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La riserva di legge stabilita dall'art. 4 legge 20 marzo 1975 n. 70 per la costituzione di nuovi enti pubblici non è assoluta, onde è rispettata con la previsione ad opera dell'art. 10 legge 27 ottobre 1966 n. 910 (recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966 - 1970) che affida la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli, nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico. Consegue che ha natura di ente pubblico non economico il Centro operativo ortofrutticolo della regione Emilia Romagna, istituito come consorzio con d.P.R. 29 maggio 1976, sussistendo i requisiti di pubblicità e non economicità dell'ente stesso (mancanza di attività imprenditoriale, assenza di fine di lucro, prevalente contributo statale e sovvenzioni degli enti pubblici consorziati) e quindi sono devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo i rapporti di lavoro tra il Centro stesso ed i suoi dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4, Legge 27/10/1966 num. 910 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)