Sez. 1, Sentenza n. 2677 del 09/03/2000 (Rv. 534714 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Qualificazione - Criteri - Comprensorio Lecchese - Natura - Ente pubblico - Esclusione - Conseguenze in tema di disciplina dei contratti stipulati.
ENTI PUBBLICI - IN GENERE
In tema di istituzione e riconoscimento di nuovi enti pubblici, l'art. 4 della legge n. 70 del 1975 stabilisce una riserva di legge, peraltro di carattere relativo, in quanto fa salvi gli enti preesistenti non soppressi ovvero confermati o riformati. Ne consegue che il Comprensorio Lecchese, costituito tra enti locali in epoca successiva alla predetta legge, e con atto amministrativo, attuativo della legge regionale della Lombardia n. 52 del 1975 - che, all'art. 1, prevede, per l'attuazione dei programmi regionali negli ambiti comprensoriali, che la Regione "favorisce la costituzione di consorzi volontari ed istituisce organismi comprensoriali" - , non può qualificarsi come ente pubblico. Pertanto, ai contratti da esso stipulati non trovano applicazione le norme sui contratti della P.A. in ordine alle deliberazioni ed alle indicazioni delle fonti di spesa, nonché ai controlli delle autorità tutorie.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4, Legge Prov. Lombardia 15/04/1975 num. 52 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)