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Sez. 5, Sentenza n. 996 del 25/02/2000 Cc. (dep. 28/03/2000) Rv. 216459 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Natura soggettiva dell'attenuante - Riconoscimento anche ai coimputati che non hanno contribuito al risarcimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216459-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

L'attenuante di cui all'articolo 62 n.6 cod. pen. ha natura soggettiva e può essere concessa solo agli imputati che abbiano risarcito il danno ovvero abbiano comunque reso una tangibile manifestazione di ravvedimento in favore del danneggiato. (Nella specie la Corte ha escluso che potesse applicarsi l'attenuante in parola in favore di un imputato che non aveva dato prova di aver contribuito al risarcimento del danno avvenuto ad opera degli altri coimputati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)