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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21133 del 02/10/2020 (Rv. 659313 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Termine per la proposizione del ricorso – Previsione a pena di inammissibilità – Conseguenze - Prova della tempestività – Onere del richiedente asilo – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659313-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, il termine di cui all'art. 35 bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena di inammissibilità, spettando, dunque, al cittadino straniero, che impugni il diniego della Commissione territoriale, fornire la prova della tempestività del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro il decreto con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del richiedente asilo, per avere quest'ultimo omesso di depositare, nel termine assegnato, la relata di notifica del provvedimento della Commissione, così impedendo la verifica della tempestività dell'azione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)