Sez. 1, Ordinanza n. 28894 del 01/11/2025 (Rv. 675987-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione a mezzo del servizio postale - Tempestività del ricorso - Prova - Contenuto - Poteri del giudice - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)