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Sez. L, Sentenza n. 3516 del 24/05/1986 (Rv. 446458 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESE - IN GENERE - LIMITI ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI - PRECLUSIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 416, SECONDO COMMA, E 437, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - RIFERIBILITÀ ALLE DEDUZIONI DIFENSIVE CONCERNENTI QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446458-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESE - IN GENERE - LIMITI ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI - PRECLUSIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 416, SECONDO COMMA, E 437, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - RIFERIBILITÀ ALLE DEDUZIONI DIFENSIVE CONCERNENTI QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*

Il fatto che nel rito del lavoro le preclusioni poste dagli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, cod. proc. civ. riguardino soltanto le eccezioni in senso stretto, e non anche le deduzioni difensive concernenti questioni rilevabili d'ufficio (come, in una controversia per il riconoscimento della pensione d'Invalidità, quella della sussistenza o meno del requisito minimo contributivo), non esclude che l'indagine del giudice in ordine a tali questioni rilevabili d'ufficio deve essere condotta alla stregua del materiale probatorio indicato ai sensi degli artt. 414 n. 5, 416, comma terzo, e 420, commi primo, quinto e settimo, cod. proc. civ. - salvi i residui poteri istruttori conferiti al giudice dagli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. - e quindi tenendo conto, entro il detto ambito, anche degli elementi desumibili dalla mancata contestazione specifica ad opera del convenuto di circostanze affermate dall'attore, oltre che delle risultanze acquisibili attraverso i mezzi di prova indicati dal medesimo. (V 4536/81, mass n 415246).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)