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Sez. L, Sentenza n. 4536 del 11/07/1981 (Rv. 415246 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - CONTROVERSIE DI LAVORO - INAMMISSIBILITA DI NUOVE ECCEZIONI IN GRADO DI APPELLO - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415246-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - CONTROVERSIE DI LAVORO - INAMMISSIBILITA DI NUOVE ECCEZIONI IN GRADO DI APPELLO - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*

Nelle controversie di lavoro, l'inammissibilita di nuove eccezioni in grado di appello stabilita dall'art 437 cod proc civ riguarda - in conformita a quanto espressamente disposto dall'art 416 dello stesso codice in tema di preclusioni relative alla Costituzione del convenuto nel primo grado del giudizio - soltanto le eccezioni, processuali o di merito, in senso stretto, e cioe le eccezioni non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni in senso lato, che si risolvono nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere verificata di ufficio dal giudice, e che, pertanto, non sono precluse in appello, ancorche implichino la necessita di nuove indagini. (nella specie, si e ritenuto che non desse luogo ad un'eccezione di merito, preclusa in appello, la deduzione della consistenza, in capo all'attore oltre che della qualita di lavoratore subordinato da lui affermata anche di quella di agente della societa convenuta). (V 4016/79, mass n 400609; (V 1523/79, mass n 397871; (V 509/79, mass n 396626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)