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Sez. 2, Sentenza n. 645 del 13/03/1970 (Rv. 345824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - OMESSA DEDUZIONE O RILEVAZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DEDUCIBILITA O RILEVABILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CASSAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - OMESSA DEDUZIONE O RILEVAZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DEDUCIBILITA O RILEVABILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CASSAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*

Le questioni preliminari (compresa quella relativa alla legittimazione processuale), deducibili dalle parti o rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, qualora non siano state dedotte o rilevate neppure in Sede di legittimita, non possono dedursi o essere rilevate in Sede di rinvio, dovendo considerarsi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione quale presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia, che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito ed ha fissato i criteri in iudicando che devono informare la decisione della causa. Tale principio presuppone pero che il giudice di appello abbia deciso sul merito la causa e non si sia limitato a dichiarare in limine iudicii inammissibile l'impugnazione in tal caso, infatti, poiche la Corte di Cassazione e investita della sola questione della ammissibilita del gravame, senza aver motivo di scendere all'esame di questioni preliminari (nella specie, difetto di legittimazione), davanti al giudice di rinvio potranno dedursi od essere rilevate di ufficio le questioni preliminari, onde evitare la violazione della guarentigia del doppio grado di giurisdizione. (V 2902-68, massima n 335644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)