Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 07/09/1968 (Rv. 335644 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - LEGITIMATIO AD CAUSAM -OMESSA ECCEZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NON DEDUCIBILITA O RILEVABILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI - LEGITIMATIO AD CAUSAM -OMESSA ECCEZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NON DEDUCIBILITA O RILEVABILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Le questioni preliminari(compresa quella relativa alla legittimazione ad causam), deducibili dalle parti o rilevabili ex officio in ogni stato e grado del procedimento, qualora non siano state dedotte o rilevate neppure in Sede di legittimita, non possono dedursi o essere rilevate in Sede di rinvio, dovendo considerarsi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione quale presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito ed ha fissato i criteri in iudicando che devono informare la decisione della causa. (Conf. N. 1488-66, mass. N. 322955 n. 637-66, mass. 321263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)