Sez. 1, Sentenza n. 2895 del 12/12/1966 (Rv. 325481 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ATTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - QUALIFICAZIONE - RIFERIMENTO ALLA LEGGE ITALIANA - FATTISPECIE INTERNA DI FALLIMENTO.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ATTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - QUALIFICAZIONE - RIFERIMENTO ALLA LEGGE ITALIANA - FATTISPECIE INTERNA DI FALLIMENTO.*
Per la qualificazione di un provvedimento straniero, di cui si chieda la dichiarazione di efficacia in Italia, ai sensi degli artt.797 e seguenti cod.proc.civ., si deve far riferimento alla legge italiana, la quale, nel dettare la disciplina per l'attribuzione dell'esecutivita alle sentenze straniere ovvero ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, si e riferita a quegli Atti che, secondo il nostro ordinamento, presentano i caratteri essenziali della sentenza o del provvedimento di volontaria giurisdizionè ma l'esigenza che siano presenti tali caratteri essenziali non importa che il provvedimento straniero debba risultare identico, nella Forma e nella sostanza, al corrispondente atto dell'ordinamento italiano. (nella specie e stata ritenuta corretta la qualificazione di sentenza dichiarativa di fallimento al provvedimento di un tribunale tedesco, che dichiarava aperta la procedura concorsuale fra i creditori dell'imprenditore defunto, nominava un curatore, prefiggeva termine ai creditori per le loro istanze di ammissione al passivo, stabiliva la data dell'adunanza dei creditori per la verificazione del passivo, precisava che la dichiarazione di fallimento concerneva un'impresa commerciale e che la procedura veniva aperta su istanza degli eredi dell'imprenditore defunto). (Cfr. 1794 e 1795-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 801 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)