Sez. 1, Sentenza n. 11154 del 04/07/2012 (Rv. 623082 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio generale mobiliare a favore dell'impresa artigiana - Spettanza - Requisiti - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Irrilevanza - Qualificazione ex art. 2083 cod. civ. - Decisività - Novella dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Natura interpretativa - Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
In tema di privilegio generale sui mobili, la norma dell'art. 2751-bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)