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Sez. U, Sentenza n. 5685 del 20/03/2015 (Rv. 634757 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio generale mobiliare a favore dell'impresa artigiana - Requisiti - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Irrilevanza - Qualificazione ex art. 2083 cod. civ. - Necessità - Novella dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Natura interpretativa - Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634757-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

In tema di privilegio generale sui mobili, l'art. 2751 bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'art. 2083 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)