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Sez. 5, Sentenza n. 15164 del 30/06/2006 (Rv. 592107 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Presentazione della dichiarazione entro il termine prorogato ai sensi del d.l. n. 319 del 1992 - Inesistenza - Esclusione - Conseguenze - Proroga biennale del termine per l'accertamento - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592107-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, il termine del 30 aprile 1992, originariamente fissato per la presentazione della dichiarazione integrativa, è stato prorogato al 30 giugno 1992 dal decreto - legge 25 giugno 1992, n. 319, non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16 (che ha peraltro reiterato la proroga al 20 giugno 1993): la dichiarazione presentata dal contribuente entro il termine così prorogato non può pertanto considerarsi inesistente, ai fini dell'applicazione dell'art. 57, comma secondo, della legge n. 413 del 1991, il quale, nel prorogare di due anni i termini per l'accertamento relativamente ai periodi d'imposta per i quali poteva essere presentata la dichiarazione integrativa, limitava gli effetti di tale proroga ai soggetti che non avessero presentato la dichiarazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/1992 num. 319, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)