Sez. 5, Sentenza n. 15519 del 06/11/2002 (Rv. 558241 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 62 bis della legge n. 413 del 1991, introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993 - Previsione di salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti D.L. non convertiti - Conseguenze - Dichiarazione integrativa presentata in data 30 giugno 1992 - Validità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aggiunto dall'art. 5, comma sesto, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, era stato già introdotto nell'ordinamento dall'art. 3 del D.L. 27 aprile 1992, n. 269, non convertito in legge, e successivamente dall'art. 3 del D.L. 25 giugno 1992, n. 319, anch'esso non convertito. Pertanto, a seguito del disposto dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 75 del 1993, il quale ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti non convertiti, deve ritenersi pienamente valida, sotto il profilo temporale, la dichiarazione integrativa presentata nella vigenza del menzionato D.L. n. 319 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 5, Legge 24/03/1993 num. 75 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/1992 num. 319
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)