Sez. 3, Ordinanza n. 18230 del 06/06/2026 (Rv. 679075-03)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Privilegio ex art. 2751, n. 4), c.c. - Applicazione all'assegno divorzile - Limiti - Conseguenze - Quota meramente alimentare - Individuazione - Necessità.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
Il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751, n. 4), c.c. non copre indistintamente l'assegno divorzile, che ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampi rispetto al credito alimentare propriamente detto, per cui, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, occorre procedere a uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare dell'assegno, in relazione alla quale il privilegio è comunque limitato, ai sensi della norma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi.
Cod. Civ. art. 2751 lett. 4), Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)