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Sez. 3 - , Sentenza n. 9686 del 26/05/2020 (Rv. 657716 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Compensazione con controcredito del debitore esecutato - Opponibilità al creditore - Condizioni - Divieto di compensazione con credito azionato per il mantenimento del coniuge separato - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657716-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 447 com. 2, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)