Sez. L, Sentenza n. 7314 del 25/07/1998 (Rv. 517494 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Requisito contributivo - Perfezionamento in corso di giudizio - Ammissibilità - Contributi versati dopo la domanda amministrativa e relativi a periodi successivi alla stessa - Obbligo del giudice di tenerne conto ai fini del requisito contributivo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In tema di pensione di invalidità, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 1968 n. 488 nella parte in cui esclude che ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario, il giudice investito di una domanda di pensione di invalidità deve tener conto non solo dei contributi versati dopo la domanda amministrativa relativi a periodi precedenti alla stessa, ma anche dei contributi versati dopo la domanda amministrativa che si riferiscono a periodi successivi a detta domanda, sempreché il versamento risulti nel corso del giudizio, e deve poi far decorrere la prestazione in data non anteriore al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'anno (o degli anni, in caso di perfezionamento del requisito contributivo successivamente all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222) di contribuzione.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1982 num. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)