Sez. L, Sentenza n. 15693 del 13/12/2000 (Rv. 542605 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Requisito contributivo - Principio dell'utilità dei contributi perfezionati dopo la domanda amministrativa o giudiziale - Requisito dell'anno (o dei tre anni) nel quinquennio precedente la domanda - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In base alla normativa sulla concessione della pensione di invalidità o dell'assegno triennale di invalidità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 1985 - che ha statuito che, ai fini del conseguimento del trattamento previdenziale di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo può essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario -, deve ritenersi che anche il requisito di un anno o di tre anni di contributi nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa ex art. legge n. 218 del 1952 e 4 legge n. 222 del 1984 (come anche quello di cinque anni di contributi antecedenti in qualsiasi tempo la domanda medesima) possa maturare nel corso del giudizio, fermo restando che il trattamento previdenziale decorre anche in tal caso dalla data di perfezionamento del requisito contributivo.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)