Sez. L, Sentenza n. 3922 del 08/06/1983 (Rv. 428848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - ESERCIZIO DI FATTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUFFICIENZA - ATTRIBUZIONE NOMINALE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE SENZA ESERCIZIO DELLE TIPICHE MANSIONI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA FORMALE DI "ASSISTANT TO MANAGING DIRECTOR".*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - ESERCIZIO DI FATTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUFFICIENZA - ATTRIBUZIONE NOMINALE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE SENZA ESERCIZIO DELLE TIPICHE MANSIONI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA FORMALE DI "ASSISTANT TO MANAGING DIRECTOR".*
A norma dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 1 del contratto collettivo per i dirigenti industriali del 9 ottobre 1979, ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente (che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, comporta l'inapplicabilità della tutela - prevista dalla stessa legge - in tema di licenziamenti individuali), deve ritenersi sufficiente (come ai fini del riconoscimento di ogni altra qualifica) l'Esercizio di fatto delle mansioni che oggettivamente la caratterizzano, restando per contro, irrilevante, in base al principio di prevalenza della qualifica reale rispetto a quella formale l'attribuzione nominale di qualifica dirigenziale cui non faccia riscontro l'Esercizio di mansioni tipiche della stessa qualifica. (nella specie, si è ritenuto che la natura dirigenziale delle mansioni svolte fosse confermata dalla qualifica formale di "assistant to managing director".) (V 121/72).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 09/10/1979 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)