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Sez. L, Sentenza n. 4607 del 20/04/1993 (Rv. 481916 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Integrazione al minimo di pensione di riversibilità - Credito del pensionamento per differenze derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità del divieto di integrazione nel caso di cumulo di più pensioni - Interessi legali - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481916-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

In tema di integrazione al minimo di pensione di riversibilità a carico dell'INPS, il credito del pensionato per differenze derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina che preclude detta integrazione nel caso di cumulo di più pensioni, è produttivo di interessi legali dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa di integrazione, anche se proposta prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma che si oppone al suo accoglimento, atteso che la norma stessa deve considerarsi espunta dell'ordinamento fin dalla sua origine e che il ricorso amministrativo ha acquistato la rilevanza che gli era propria ove non fosse sussistita la predetta norma.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)