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Sez. L, Sentenza n. 9209 del 09/06/2003 (Rv. 564087 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità - Termine di decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 539 del 1970 - Decorrenza - Riferimento alla domanda amministrativa diretta ad ottenere l'integrazione - Necessità - Conseguenze - Interessi e rivalutazione dovuti su credito previdenziale per integrazione al minimo del trattamento pensionistico - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564087-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di integrazione al minimo di trattamento pensionistico, la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come autenticamente interpretato dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166 - deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico. Pertanto gli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 ed ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) su tale credito previdenziale decorrono dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)