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Sez. 3, Sentenza n. 759 del 21/03/1970 (Rv. 346041 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346041-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Ai fini dell'ottemperanza dell'Obbligo di motivazione, il giudice non e tenuto a prendere in esame tutti gli elementi probatori acquisiti in Atti, ne tanto meno a confutare tutte le deduzioni ed argomentazioni difensive delle parti, essendo sufficiente che dia contezza della decisione presa, indicando, sia pure in modo succinto, le fonti del suo convincimento e le ragioni di fatto e di diritto che ne sono a base. (V 3651-69, massima n 343884).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)