Sez. 3 - , Sentenza n. 38479 del 13/06/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 276762 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Direttore dei lavori – Responsabilità per omessa vigilanza – Ordine di sospensione dei lavori – Cessazione dell’obbligo di vigilanza – Esclusione – Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, l'obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire, gravante sul direttore dei lavori ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell'intervento o alla rinunzia all'incarico e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che - e fintanto - che il cantiere sia sottoposto a sequestro.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 27 com. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)