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Sez. 3, Sentenza n. 14504 del 20/01/2009 Ud. (dep. 02/04/2009) Rv. 243474 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Direttore dei lavori - Responsabilità - Casi - Individuazione.
Stato
decisa il 2009-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243474-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)