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Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 28/09/1977 (Rv. 387781 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1977-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387781-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI - NATURA - EFFETTI.*

L'iscrizione nel registro dei praticanti, deliberata dal consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti, configura un atto amministrativo che, accertando la ricorrenza dei requisiti fissati dalla legge professionale, ha portata costitutiva dello status di giornalista praticante, con esclusione di ogni potere discrezionale del consiglio medesimo di farne retroagire gli effetti. Detta iscrizione, pertanto, segna il nascere dei diritti e dei doveri inerenti a quello status, e configura il momento iniziale dal quale computare i diciotto mesi di prescritto tirocinio, al fine della ammissione agli esami d'idoneita professionale e della successiva iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, salvo espressa diversa previsione di legge (quale il caso della pratica svolta all'estero dallo straniero, prima dell'acquisto della cittadinanza italiana e dell'iscrizione nell'albo, computabile a norma dell'art 9 del DPR 3 maggio 1972 n 212). (V 941/75, mass n 374328).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 29 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 31 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 35 CORTE COST., Legge 04/02/1965 num. 115 art. 41, DPR 04/02/1965 num. 115 art. 46, DPR 03/05/1972 num. 212 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)