Sez. 1, Sentenza n. 941 del 13/03/1975 (Rv. 374328 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO REGIONALE ED INTERREGIONALE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - LIMITI - ISCRIZIONE NELL'ALBO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NATURA - DECORRENZA DIVERSA DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO - POTERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - INSUSSISTENZA.*
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO REGIONALE ED INTERREGIONALE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - LIMITI - ISCRIZIONE NELL'ALBO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NATURA - DECORRENZA DIVERSA DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO - POTERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - INSUSSISTENZA.*
Il consiglio dell'ordine regionale ed interregionale dell'ordine dei giornalisti costituisce, per l'art 1 della legge 3 febbraio 1963 n 69, l'organo di un ente di diritto pubblico ed, in tale veste, nel mentre, da un lato, esercita le sue funzioni mediante Atti amministrativi i quali, peraltro, possono essere annullati, revocati o modificati dall'autorita giudiziaria, dall'altro, non dispone di altri poteri al di fuori di quelli espressamente conferitigli dalla legge. Da tanto consegue che, siccome, a norma della suindicata legge, l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti o nel registro dei praticanti giornalisti integra un provvedimento amministrativo, avente la natura di un accertamento costitutivo che rende attuale il diritto soggettivo dell'aspirante, in possesso di tutti i requisiti di legge, alla qualifica ed allo status, rispettivamente, di giornalista e di praticante, il cennato consiglio non dispone del potere discrezionale di attribuire agli effetti della iscrizione una decorrenza diversa da quella della data in cui tale provvedimento e stato adottato.*
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 11, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 27, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 29 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)