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Sez. 2, Sentenza n. 677 del 02/04/1962 (Rv. 251063 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - PILASTRI DI SOSTEGNO DI UN TERRAZZO.*
Stato
decisa il 1962-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251063-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - PILASTRI DI SOSTEGNO DI UN TERRAZZO.*

Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze, stabilita dall'art 873 cod civ per le costruzioni su fondi finitimi, deve ritenersi per 'costruzioné ogni opera edilizia che, per la sua struttura e destinazione, abbia carattere di consistenza e stabilita, in modo da assumere una Rilevanza concreta in ordine alla finalita della norma, che e quella di evitare dannose o pericolose intercapedini. Essa, tanto se eseguita in muratura che mediante l'impiego di materiale diverso, puo avere le piu svariate caratteristiche, come la Mancanza di pareti nel caso di pilastri di sostegno di una terrazza, potendosi anche in tali circostanze configurare la formazione, tra la nuova costruzione e quella finitima, di spazio insufficiente a quelle esigenze di igiene e di sicurezza che il legislatore ha considerato nel prescrivere la distanza minima di tre metri, salvo quella maggiore eventualmente stabilita dai regolamenti locali. L'apprezzamento circa la sussistenza dei caratteri di una nuova costruzione, per la quale si debba osservare la distanza prescritta dalla legge rispetto ad una costruzione preesistente, costituisce giudizio di merito, insindacabile in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)