Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/04/1979 (Rv. 398680 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA LITE MEDIANTE TRANSAZIONE DOPO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER REGOLAMENTO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA LITE MEDIANTE TRANSAZIONE DOPO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER REGOLAMENTO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Il ricorso per regolamento di Competenza va dichiarato improcedibile, qualora, dopo la sua proposizione, risulti che le parti abbiano posto fine alla lite mediante accordo transattivo, atteso che anche tale mezzo d'impugnazione, pur se circoscritto alle sole questioni di Competenza, con esclusione di quelle che riguardino il merito della causa, postula la sussistenza di un interesse a proporlo ed a persistervi, cioe a conseguire una concreta utilita dalla pronuncia sulla Competenza della suprema Corte. (V 3023/75, mass n 377114; (V 1809/75, mass n 375465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)