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Sez. 3, Sentenza n. 1122 del 11/02/1985 (Rv. 439249 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRETORE IN FAVORE DEL CONCILIATORE EX ART. 45 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 378 - IMPUGNABILITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO CHE HA PROPOSTO L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439249-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRETORE IN FAVORE DEL CONCILIATORE EX ART. 45 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 378 - IMPUGNABILITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO CHE HA PROPOSTO L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento con cui il pretore, adito per la Determinazione del canone di locazione ai sensi dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, si è dichiarato incompetente per valore a favore del conciliatore, in accoglimento della corrispondente eccezione proposta dal convenuto, non è da quest'ultimo impugnabile con regolamento di Competenza, atteso, vertendosi in ipotesi di Competenza derogabile, il difetto d'interesse della parte ad impugnare una pronuncia conforme alla propria richiesta. (V 622/83, mass n 425372; (V 2340/79, mass n 398680; (V 3974/78, mass n 393577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)