diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 892 del 04/03/1977 (Rv. 384497 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE LIMITATA AD UNA PARTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RIESAME DELLE ALTRE QUESTIONI - PRECLUSIONE - GIUDICATO PARZIALE SU DI ESSE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384497-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE LIMITATA AD UNA PARTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RIESAME DELLE ALTRE QUESTIONI - PRECLUSIONE - GIUDICATO PARZIALE SU DI ESSE - CONFIGURABILITA.*

Quando dai motivi di gravame il thema decidendum risulti limitato a una parte soltanto dell'originario oggetto della controversia, le statuizioni del giudice d'appello non possono estendersi, senza violare il principio tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito, perche non connessi a quelli impugnati ne da questi dipendenti. In tal caso, sul capo della sentenza non impugnata si Forma il giudicato parziale, che preclude appunto il riesame della questione che ne costituisce l'oggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)