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Sez. 3, Sentenza n. 911 del 09/02/1980 (Rv. 404337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - AMPLIAMENTO DEL THEMA DECIDENDUM NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - AMPLIAMENTO DEL THEMA DECIDENDUM NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

In base al principio tantum devolutum quantum appellatum, il giudice di appello deve contenere il riesame della causa nei limiti segnati dai motivi specifici dell'impugnazione, al qual fine, se non e necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione dei motivi medesimi, occorre pur sempre un'esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, tale da consentire d'individuare i punti e le questioni da riesaminare, e quindi l'ambito del thema decidendum, soprattutto nel caso in cui la sentenza di primo grado contenga la soluzione di piu questioni e l'appellante indichi ragioni di censura relative soltanto ad alcune di esse. Pertanto, una volta fissato, nell'atto di appello, il tema del dibattito, e precluso all'appellante di ampliarlo nel corso del giudizio e, correlativamente, e preclusa al giudice l'indagine sulle statuizioni della sentenza di primo grado per le quali, in quanto non investite da specifico motivo di gravame, si e verificata la formazione del giudicato formale. (Conf 892/77, mass n 384497; (Conf 925/75, mass n 374313; (Conf 1911/73, mass n 364981; (Conf 760/72, mass n 356911).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)