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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15038 del 08/06/2018 (Rv. 649124 - 02)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Giudizio elettorale - Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Rapporto con l'impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale - Pregiudizialità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649124-02

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale ed il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia possono presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell'ente territoriale. Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto di scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la pronuncia di quest'ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)