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Sez. L, Sentenza n. 5350 del 11/03/2005 (Rv. 580056 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Art. 52, comma primo, legge n. 312 del 1980 - Attribuzione di posizione stipendiale immediatamente superiore a quella precedente - Legittimità - Assorbimento dalla successiva dinamica salariale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580056-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 52, primo comma, della legge n. 312 del 1980, in caso di passaggio di qualifica e/o d'amministrazione, il dipendente statale ha diritto alla posizione stipendiale immediatamente superiore a quella precedentemente goduta, con l'attribuzione degli aumenti periodici (o classi di stipendio) necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore a quella in godimento al momento del passaggio, senza che operi l'assorbimento dalla successiva dinamica salariale, stante il divieto di "reformatio in pejus" e la mancanza d'espressa previsione in tal senso nella norma in argomento.

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)