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Sez. L, Sentenza n. 18420 del 24/08/2006 (Rv. 591864 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Pubblico dipendente transitato dai ruoli dello I.A.C.P. a quelli regionali - Diritto alla conservazione della retribuzione individuale di anzianità maturata presso l'ente di provenienza - Sussistenza - Fattispecie relativa all'applicazione della legislazione regionale dell'Abruzzo.
Stato
decisa il 2006-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591864-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

Con riferimento, in caso di trasferimento del pubblico dipendente presso altro ente, al diritto alla conservazione del livello retributivo acquisito presso l'ente di provenienza, sulla scorta della disposizione di cui all'art. 35, comma primo, lett. L, della legge reg. dell'Abruzzo n. 97 del 1987 (che prevedeva l'erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, al personale degli I.A.C.P. dell'importo della quattordicesima mensilità con la sua corresponsione in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità), va riconosciuta al dipendente successivamente transitato nei ruoli della Regione Abruzzo la conservazione di tale retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'ente di provenienza, senza che su detto trattamento possano incidere le nuove disposizioni della legge reg. dell'Abruzzo n. 34 del 1990, entrata in vigore successivamente alla configurazione dei presupposti per il suddetto riconoscimento in favore dell'ex dipendente I.A.C.P. (Nella specie, la S.C. ha, perciò, rigettato il ricorso della Regione Abruzzo con il quale era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di salvaguardia della retribuzione, nonché di quelli in tema di corresponsione della retribuzione individuale di anzianità, avuto riguardo alle specifiche disposizioni della legislazione regionale rinvenibili negli artt. 6 e 35 della legge n. 97 del 1987 e nella legge n. 34 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 18/12/1987 num. 97 art. 6 com. 17, Legge Reg. Abruzzi 18/12/1987 num. 97 art. 35 com. 1 lett. L, Legge Reg. Abruzzi 11/04/1990 num. 34, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)