Sez. L, Sentenza n. 962 del 08/03/1977 (Rv. 384583 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI MALATTIE - VALUTAZIONE GLOBALE - OBBLIGATORIETA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI MALATTIE - VALUTAZIONE GLOBALE - OBBLIGATORIETA.*
Ai fini dell'accertamento dell'esistenza di uno stato invalidante pensionabile ai sensi dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, il giudizio sintetico e globale demandato al giudice del merito deve basarsi sull'intero quadro clinico evidenziato dagli accertamenti medico-legali in tutte le sue singole componenti, anche perche rispetto a ciascuna di esse puo determinarsi una differente incidenza dei cosiddetti fattori aggiuntivi soggettivi (eta, attitudini, ecc) ed estrinseci (di carattere economico-sociale, ambientale, ecc) che influiscono, tanto positivamente che negativamente, sulla possibilita che l'assicurato utilizzi, con continuita e senza usura, le sue residue energie nella propria o in una diversa ma altrettanto confacente attivita lavorativa, si da conseguire un guadagno normale, cioe superiore al limite fissato dalla legge per la pensionabilita. (Conf 1428/72, mass n 358036).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)