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Sez. 6, Sentenza n. 6144 del 11/07/2013 Cc. (dep. 10/02/2014) Rv. 258989 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna dell'imputato - Annullamento con rinvio su impugnazione del P.M. ai soli fini della determinazione della pena - Formazione del giudicato in punto di responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Conseguenze in tema di individuazione dei termini cautelari - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258989-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In materia di termini di custodia cautelare, quando il giudice di legittimità dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, non si applicano le disposizioni previste per la singola fase, e rapportate alla pena in concreto irrogata, bensì quelle fissate per la durata massima dell'intera misura dall'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., per effetto di quanto stabilito dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto la statuizione decisoria sulla responsabilità dell'imputato ha acquistato autorità di giudicato. (Fattispecie in cui la sentenza di condanna all'esito di giudizio abbreviato era stata impugnata esclusivamente dal pubblico ministero con appello dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado e convertito in ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)