Sez. 3, Sentenza n. 468 del 14/02/1966 (Rv. 320924 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - ERRORI DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - ERRORI DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA.*
Salvo il caso che sia conseguenza di un, errata valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, l'errore di calcolo non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. Ai sensi degli artt.287 e 288 cod.proc.civ. deve farsi luogo alla rettificazione o in Sede di appello o con lo speciale procedimento previsto in detti articoli ad opera dello stesso giudice che ha emanato la sentenza. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)