Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 03/04/1980 (Rv. 405831 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RICHIESTA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RICHIESTA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
La Corte di Cassazione non puo disporre la correzione di errori materiali delle sentenze: deve percio dichiararsi inammissibile la richiesta in tal senso articolata come motivo di ricorso per Cassazione. (Conf 3905/68, mass n 337408; (Conf 468/66, mass n 320924).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)