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Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 03/04/1980 (Rv. 405831 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RICHIESTA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405831-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RICHIESTA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La Corte di Cassazione non puo disporre la correzione di errori materiali delle sentenze: deve percio dichiararsi inammissibile la richiesta in tal senso articolata come motivo di ricorso per Cassazione. (Conf 3905/68, mass n 337408; (Conf 468/66, mass n 320924).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)