Sez. 3, Ordinanza n. 4974 del 28/02/2011 (Rv. 616905 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE | Soppressione della Cassa Depositi e Prestiti e trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Effetti - Attribuzione al Ministero di una specialità contabilità afferente ai depositi già esistenti presso la Cassa - Natura - Deposito "ex lege" - Conseguenze - Pignorabilità delle somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti da parte dei creditori del detto Ministero - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE
La soppressione della Cassa Depositi e Prestiti ed il trasferimento di parte delle sue funzioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso il quale è stata creata una speciale contabilità afferente ai depositi già esistenti presso la Cassa medesima, ha avuto l'effetto di rendere il suddetto Ministero depositario "ex lege" dei relativi fondi senza legittimarlo all'impiego degli stessi per i propri fini istituzionali, essendo il rapporto tra il Ministero e le somme in questione, tenute in contabilità speciali con depositi in giroconti, riconducibile ad un deposito "ex lege" regolare. Da ciò consegue che le somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti non sono pignorabili da parte dei creditori del predetto Ministero.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 284 art. 1, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 284 art. 2, Cod. Civ. art. 1766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)