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Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 19/04/2010 (Rv. 612645 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Esecuzione promossa in danno del Ministero delle finanze e dell'economia con pignoramento di somme affluite in contabilità speciale di girofondi presso il terzo Banca d'Italia - Deduzione del difetto di titolarità delle somme da parte del Ministero debitore - Ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Necessità della proposizione di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. da parte del soggetto ritenuto titolare delle suddette somme - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612645-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di espropriazione presso terzi, la questione prospettata dal debitore Ministero dell'economia e delle finanze circa il difetto di titolarità del credito relativo a somme affluite in contabilità speciale di girofondi presso la tesoreria provinciale della Banca d'Italia, quale terzo pignorato, sul presupposto della qualificazione dello stesso Ministero come soggetto gerente di tali somme ai sensi dell'art. 5 del d.l. n.269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, esclusivamente sotto il profilo del loro ricevimento sull'apposito conto presso i servizi di tesoreria e senza ulteriori possibilità di utilizzo, non è deducibile con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. da parte del medesimo Ministero esecutato, bensì è proponibile come motivo fondante l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. da parte del soggetto assunto come titolare delle somme stesse (ovvero dalla Cassa depositi e prestiti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 284 art. 1, Cod. Civ. art. 1782, DM Finanze 05/12/2003 art. 2, DM Finanze 05/12/2003 art. 4, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)