Sez. 3, Sentenza n. 5623 del 09/06/1994 (Rv. 486989 - 01)
Locazione - Obbligazioni del locatore - Vizi della cosa locata | Locale destinato all'esercizio di una attività commerciale - Requisiti di altezza minima richiesti dai regolamenti locali - Carenza - Vizio facilmente riconoscibile - Configurabilità - Vizio legittimante la domanda di risoluzione - Esclusione.
Locazione - Obbligazioni del locatore - Vizi della cosa locata
Nella locazione di locale destinato all'esercizio di una attività commerciale, la carenza dei requisiti di altezza minima richiesta dai regolamenti locali è facilmente riconoscibile dal conduttore, che ha l'onere, essendone l'interessato, di verificare la presenza nel locale dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività prevista, e non può considerarsi, pertanto, un vizio tale da legittimare la domanda di risoluzione del contratto locativo, che è ammessa dall'art. 1578 cod. civ. solo per i vizi non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)