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Sez. 3, Sentenza n. 14737 del 13/07/2005 (Rv. 582928 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Vizi esistenti alla conclusione del contratto - Assunzione da parte del locatore dell'obbligo di eliminazione - Inadempimento - Applicabilità dell'art. 1578 cod. civ. - Esclusione - Applicabilità dei rimedi normali - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582928-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA

Allorquando in un contratto di locazione le parti si siano date atto dell'esistenza di vizi del bene locato ed il locatore si sia impegnato ad eliminarli e frattanto si sia fatto luogo comunque alla consegna del bene ed al suo godimento nelle condizioni in cui esso si trova, il regolamento contrattuale sfugge alla regola di cui all'art. 1578 cod. civ., di modo che il conduttore, qualora l'obbligazione di eliminazione dei vizi non venga adempiuta dal locatore, di fronte all'inadempimento non ha la facoltà di chiedere la riduzione del corrispettivo, ma gode soltanto dei rimedi generali contro l'inadempimento e, quindi, ha l'alternativa fra l'azione di adempimento e l'azione di risoluzione del contratto e, a livello di autotutela, ha la possibilità di sospendere il pagamento del corrispettivo proporzionalmente alla diminuzione del godimento arrecata dalla inesecuzione delle opere di eliminazione dei vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)