Sez. 1 - , Ordinanza n. 22979 del 16/09/2019 (Rv. 655333 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Provvedimento del giudice con espressioni in lingua inglese – Principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana – Violazione – Insussistenza – Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE
Non viola il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice (nella specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilità, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)