Sez. 3, Sentenza n. 12606 del 18/06/2015 (Rv. 635885 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Appello - Omessa critica alla motivazione della sentenza impugnata nella parte idonea a sorreggere la decisione - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
In materia di appello, quando il giudizio di primo grado venga definito sulla base di una motivazione idonea a sorreggere la decisione, l'appellante, che postuli l'erroneità in fatto e in diritto della decisione, senza però farsi carico di criticare la motivazione nella parte idonea a reggere il "decisum", incorre nel fenomeno della acquiescenza tacita, ponendo in essere un atto incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione. (Nella specie, gli attori - soccombenti in un giudizio risarcitorio promosso nei confronti di un professionista, cui attribuivano la responsabilità dell'aver predisposto una relazione tecnica erronea, così inducendoli a promuovere verso terzi una domanda petitoria poi rivelatasi infondata - avevano criticato, nell'appello, la sentenza sotto vari profili, ma non la motivazione con cui il giudice di prime cure affermava l'insussistenza del nesso causale tra la erroneità della relazione tecnica e l'azione petitoria introdotta contro i terzi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)