Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012 (Rv. 624791 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Art. 329 cod. proc. civ. - Nozione di "parte della sentenza" - Giudicato interno - Appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della "parte della sentenza" - Riesame dell'intera questione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescienza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. Ne consegue che l'appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.(Fattispecie in cui la norma è stata individuata nella disposizione del regolamento condominiale ed in quelle codicistiche applicabili, e l'effetto nella deliberazione assembleare di attribuzione delle spese, quest'ultima espressamente censurata con l'atto di appello, con conseguente esclusione del giudicato anche sulle norme applicabili).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)